06 febbraio 2007

Il condono edilizio non sana la violazione delle distanze legali

Con sentenza del 30 dicembre 2006, n. 8262, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha chiarito la relazione intercorrente tra il condono di un opera edilizia abusiva e l'obbligo del rispetto delle distanze legali tra le costruzioni.
Il principio che risulta affermarsi, in forza della sentenza, è che il proprietario di un fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o dalla violazione delle distanze, ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento, la riduzione a distanza legale della costruzione illegittima o il risarcimento del danno, nonostante sia intervenuto il condono edilizio.
Infatti, la rilevanza giuridica di una concessione edilizia, e quindi anche della concessione in sanatoria, il cosiddetto condono, dunque, si esaurisce nell''ambito del rapporto tra comune e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti tra privati. Quindi, la concessione, così come il condono, sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi, mentre il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le caratteristiche dell'opera e le norme edilizie che la disciplinano, ai sensi dell''articolo 871 codice civile.

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