04 settembre 2007

Circolare del CSM sugli incarichi di CTU conferiti ai pubblici dipendenti

Le leggi in merito alla incompatibilità della attività di dipendente pubblico con l'attività autonoma del dipendente si pone in maniera particolare per gli ingegneri ed i tecnici in genere. Agli Uffici Giudiziari è stato posto il quesito circa l'applicabilità della norma anche per gli incarichi di consulenza tecnica conferiti dall'Autorità Giudiziaria.

In allegato la Circolare 4 gennaio 1999 del CSM nella quale si legge: "..ove tale divieto fosse ritenuto applicabile anche in tema di nomina di periti e consulenti, non solo si svuoterebbe di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria da parte del Giudice, prevista dai vigenti codici di rito, ma si impedirebbe al Giudice, dominus del processo, di avvalersi di quelle nozini tecnicheritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato soggetto che intende nominare consulente o perito.".
Ancora più interessante quanto riportato di seguito, in quanto viene richiamata l'indipendenza della Magistratura garantita dall'art.104 della Costituzione anche nell'ambito del delicato momento di scelta del perito, indipendenza che non può essere scalfita da una norma che condiziona ad un atto vincolante di una autorità amministrativa che potrebbe comportare una situazione di intralcio all'attivit giudiziaria.
Ne consegue che tali norme non si applicano nel caso specifico degli incarichi di consulenza tecnica o peritale conferiti dall'Autorità Giudiziaria.

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