18 dicembre 2009

Piano Casa della Regione Campania

E’ stato approvato il Piano Casa della Regione Campania dal Consiglio presieduto dal Vice Presidente Gennaro Mucciolo, con 35 voti favorevoli, sei contrari e tre astenuti.

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il testo preve­de l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bi familiari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra; l’au­mento sale ntro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostru­zione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e del­le pertinenze esterne asservite al fabbricato.
Tali interventi so­no esclusi negli edifici residenziali privi del relativo accatasta­mento per i quali, al momento della richiesta dell’ampliamen­to, non sia in corso la procedura di accatastamento.

Il Piano casa prevede inoltre che gli interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garanti­scano prestazioni energetico-ambientali e conformità le norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Lla legge esclude la realizzazione degli in­terventi previsti negli immobili realizzati in difformità del ti­tolo abitativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeo­logico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, nella «zona rossa» a rischio Vesuvio ex lege regionale 21/2003, negli immobili di valore storico, culturale e architet­tonico, nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali.
Gli interventi di incremento volumetrico possono essere realizzati anche sugli immobili qualificati «prima casa»  per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accerta­mento di conformità, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in mate­ria, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.

L’articolo 5, che costi­tuisce l’unicità del Piano-casa della Regione Campania, prevede la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l’indi­viduazione di ambiti da parte dei Comuni destinati a sostitu­zione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vi­genti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrut­turazione urbanistica degli immobili esistenti con vincolo per la Regione di inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare.

La riqualificazione delle zone urbane degradate, nelle aree con dimensione di lotto non superiore a 15.000 mq, attraver­so interventi di sostituzione edilizia per immobili dismessi, a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di de­stinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l'edilizia sociale, attraverso il cam­bio di destinazione d’uso delle attività produttive dismesse da almeno tre anni.
La legge prevede che i Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del Consiglio comunale, motivato da esi­genze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine pe­rentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, le aree nelle quali tali interventi non sono consentiti.