27 gennaio 2010

Piano Casa Regione Lombardia

Sul Bollettino Ufficiale della Lombardia, 2° Supplemento Ordinario al n. 28 del 17.7.2009, è stata pubblicata la L.R. 13/2009 del 16.7.2009, concernente «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della lombardia».

La misure avranno validità di 18 mesi. Di seguito gli interventi previsti:
   1 - recupero e riutilizzo a scopo residenziale di volumetrie abbandonate, sottoutilizzate o che attualmente hanno altra destinazione;
   2 - ampliamento fino al 20%, fino a 300 metri cubi, del volume complessivo di edifici mono e bifamiliari, ovvero di edifici con volumetria non superiore a 1.200 metri cubi;
   3 - demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi, con bonus volumetrico sino al 30% del volume preesistente, aumentabile al 35% in presenza di adeguate dotazioni di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25% del lotto;
   4 - riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica.

Tali interventi potranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti vincoli:
   - rispetto delle condizioni di inedificabilità per vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici e monumentali;
   - inapplicabilità della legge nelle aree naturali protette;
   - per i parchi, riduzione di un terzo degli aumenti di volumetrie consentiti (quindi +13,3% anziché +20% per l'ampliamento di edifici esistenti e 20% anziché 30% nel caso di demolizione e ricostruzione);
   - previsione di requisiti di risparmio energetico negli interventi ammessi , ovvero:nel caso di ampliamento, riduzione certificata del 10% del consumo energetico; nel caso di sostituzione di edifici, consumo energetico ridotto del 30% rispetto agli standard;
   - applicazione del codice civile e delle normative in materia di sicurezza, igiene, paesaggio e beni culturali;
   - inapplicabilità delle disposizioni della legge per quanto concerne gli edifici abusivi.

25 gennaio 2010

Piano Casa Regione Lazio

Con la legge n. 21 dell'11.8.2009, la Regione Lazio ha varato le proprie misure straordinarie di attuazione del Piano Casa, che prevedono in particolare bonus volumetrici, non cumulabili con quelli consentiti da altre norme o strumenti, per interventi di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, e recupero di volumi accessori da destinare ad uso residenziale.

Destinatari di tale provvedimento sono gli edifici per i quali sia già stata presentata al Comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ovvero che risultino comunque ultimati, compresi quelli per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria entro 90 giorni dall'entrata in vigore. I casi di esclusione sono indicati all'art. 2 della legge. Detto termine di 90 giorni è l'arco temporale entro il quale i comuni possono individuare le porzioni di territorio nelle quali limitare o escludere gli interventi previsti.


Ampliamenti
Per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, di volumetria fino a 1000 mc, sono consentiti ampliamenti fino al 20%, comportanti un incremento per l'intero edificio al massimo di 200 mc, ovvero di 62,5 mq, a patto che la destinazione d'uso sia mantenuta per i 5 anni successivi alla dichiarazione di fine lavori.
Per gli edifici a destinazione non residenziale per l'artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, di superficie fino a 1000 mq, a patto che venga conservata la destinazione d'uso per almeno 10 anni e gli interventi siano subordinati all'attuazione di politiche di sostenibilità ambientale, sono consentiti ampliamenti fino al 10% della superficie.
Gli ampliamenti sono consentiti, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente, solo in adiacenza, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione del caso di interventi eseguiti nell'ambito di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 13/2009 (sempre operando al massimo un aumento di volume del 20% del sottotetto esistente), ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%, utilizzando il sottotetto.
I bonus per gli edifici residenziali e non residenziali sono aumentati rispettivamente al 35% (350 mc, 110 mq) e al 20% per interventi svolti in zona sismica 1 o sottozona 2a.
Gli interventi devono rispettare la normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, e sono consentiti nelle zone a rischio sismico 1 e 2 solo su edifici dotati della certificazione antisismica.

Demolizione e ricostruzione
Sono consentiti ampliamenti fino al 35% del volume o superficie utile degli edifici a destinazione residenziale per almeno il 75%, ad esclusione di quelli ricadenti nelle zone C di cui al D.M. 2.4.1968.
L'altezza massima non può superare quella degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze.
La ricostruzione deve avvenire nel rispetto della normativa antisismica e in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, in modo da conseguire un fabbisogno di energia inferiore almeno del 10% rispetto ai limiti fissati dal D. Leg.vo 192/2005 o dagli eventuali più restrittivi limiti regionali.

Titolo abilitativo
Per tutti gli interventi previsti è richiesta la DIA, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 3000 metri, per i quali è richiesta l'acquisizione del permesso di costruire. Detti documenti devono essere presentati entro 24 mesi a partire dalla scadenza di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. In ogni caso, tutti gli interventi sono subordinati all'esistenza, o all'adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è richiesto inoltre di destinare a verde almeno il 25% della superficie di pertinenza.

21 gennaio 2010

Il Piano casa nel Comune di Roma

Il 21 dicembre scorso è stata approvata dal consiglio comunale di Roma la Deliberazione n. 123, ovvero la delibera attuativa del Piano casa nel territorio romano (vedi dec. G.C. del 9 dicembre 2009 n. 115): Legge Regione Lazio n.21 dell'11 agosto 2009 'Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale. Adempimenti del Comune di Roma.'
Di seguito un estratto della delibera:
'IL CONSIGLIO COMUNALE delibera, per le motivazioni riportate in premessa, di:
- non avvalersi della facoltà concessa dall'art. 2 della Legge Regionale Lazio 11 agosto 2009 n. 21 e quindi di non estendere ad altri ambiti dello strumento urbanistico del territorio del Comune di Roma le ipotesi di eccezione ivi previste, confermando le ipotesi di limitazione e di esclusione come individuate dalla L.R. Lazio n. 21/2009 relativamente agli interventi previsti dall'art. 2 della stessa;
- consentire la riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione solo nell'ipotesi di cui all'art. 4 della Legge Regionale 11 agosto 2009 n.21, relativa agli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici concernenti la prima casa;
- consentire la riduzione del 15% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione nell'ipotesi di cui all'art. 3 della Legge Regionale 11 agosto 2009 n.21, relativa agli interventi di ampliamento degli edifici concernenti la prima casa;
- riservare a successivo provvedimento la individuazione degli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della Legge Regionale Lazio n.21 dell'11 agosto 2009 in tema di Programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie nonché a definire criteri ed indirizzi attuativi.'

20 gennaio 2010

Autorizzazione paesaggistica

È entrata in vigore il 1° gennaio 2010 la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali, D.Lgs. 42/2004. La nuova procedura attribuisce maggiori responsabilità alle Regioni e riserva alle Soprintendenze il potere di esprimere parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette. Si tratta di un parere necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio sia la DIA che il permesso di costruire.

In sintesi: 
- la Regione, il Comune o la Provincia hanno 40 giorni di tempo per verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e predisporre una proposta di valutazione da inviare al Soprintendente;
- il Soprintendente entro 45 giorni dovrà emanare il parere vincolante. Se questo termine scade senza che il parere sia stato emesso, può essere indetta una conferenza dei servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto; la conferenza si pronuncia entro 15 giorni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Regione non abbia delegato gli enti locali al rilascio dell'autorizzazione , e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente;
- se il parere è favorevole, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica; se invece il parere è negativo, sarà emanato il preavviso di diniego. Questa fase deve concludersi entro 20 giorni;
- il rilascio dell’autorizzazione o il diniego deve comunque avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della pratica da parte della Soprintendenza.

Il procedimento può avere una durata massima di 105 giorni  o di 120 se viene indetta la conferenza dei servizi. La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti che, al 31 dicembre 2009, non si sono ancora conclusi.
L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio e va trasmessa alla Soprintendenza e, unitamente allo stesso parere, alla regione o agli altri enti pubblici interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.  
Ricordiamo, inoltre, che il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante solo nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesaggistico e che finora meno di 10 Regioni hanno firmato con il Ministero dei Beni culturali un’intesa per redigere le norme di tutela del paesaggio.  
Allo studio però, c'è un nuovo Regolamento che consentirà di ridurre ulteriormente i tempi fino ai 60 gg.