E’ stato approvato il Piano Casa della Regione Campania dal Consiglio presieduto dal Vice Presidente Gennaro Mucciolo, con 35 voti favorevoli, sei contrari e tre astenuti.
In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il testo prevede l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bi familiari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra; l’aumento sale ntro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il testo prevede l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bi familiari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra; l’aumento sale ntro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
Tali interventi sono esclusi negli edifici residenziali privi del relativo accatastamento per i quali, al momento della richiesta dell’ampliamento, non sia in corso la procedura di accatastamento.
Il Piano casa prevede inoltre che gli interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e conformità le norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Lla legge esclude la realizzazione degli interventi previsti negli immobili realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, nella «zona rossa» a rischio Vesuvio ex lege regionale 21/2003, negli immobili di valore storico, culturale e architettonico, nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali.
Il Piano casa prevede inoltre che gli interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e conformità le norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Lla legge esclude la realizzazione degli interventi previsti negli immobili realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, nella «zona rossa» a rischio Vesuvio ex lege regionale 21/2003, negli immobili di valore storico, culturale e architettonico, nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali.
Gli interventi di incremento volumetrico possono essere realizzati anche sugli immobili qualificati «prima casa» per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.
L’articolo 5, che costituisce l’unicità del Piano-casa della Regione Campania, prevede la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l’individuazione di ambiti da parte dei Comuni destinati a sostituzione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli immobili esistenti con vincolo per la Regione di inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare.
La riqualificazione delle zone urbane degradate, nelle aree con dimensione di lotto non superiore a 15.000 mq, attraverso interventi di sostituzione edilizia per immobili dismessi, a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l'edilizia sociale, attraverso il cambio di destinazione d’uso delle attività produttive dismesse da almeno tre anni.
L’articolo 5, che costituisce l’unicità del Piano-casa della Regione Campania, prevede la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l’individuazione di ambiti da parte dei Comuni destinati a sostituzione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli immobili esistenti con vincolo per la Regione di inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare.
La riqualificazione delle zone urbane degradate, nelle aree con dimensione di lotto non superiore a 15.000 mq, attraverso interventi di sostituzione edilizia per immobili dismessi, a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l'edilizia sociale, attraverso il cambio di destinazione d’uso delle attività produttive dismesse da almeno tre anni.
La legge prevede che i Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del Consiglio comunale, motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, le aree nelle quali tali interventi non sono consentiti.