25 gennaio 2010

Piano Casa Regione Lazio

Con la legge n. 21 dell'11.8.2009, la Regione Lazio ha varato le proprie misure straordinarie di attuazione del Piano Casa, che prevedono in particolare bonus volumetrici, non cumulabili con quelli consentiti da altre norme o strumenti, per interventi di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, e recupero di volumi accessori da destinare ad uso residenziale.

Destinatari di tale provvedimento sono gli edifici per i quali sia già stata presentata al Comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ovvero che risultino comunque ultimati, compresi quelli per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria entro 90 giorni dall'entrata in vigore. I casi di esclusione sono indicati all'art. 2 della legge. Detto termine di 90 giorni è l'arco temporale entro il quale i comuni possono individuare le porzioni di territorio nelle quali limitare o escludere gli interventi previsti.


Ampliamenti
Per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, di volumetria fino a 1000 mc, sono consentiti ampliamenti fino al 20%, comportanti un incremento per l'intero edificio al massimo di 200 mc, ovvero di 62,5 mq, a patto che la destinazione d'uso sia mantenuta per i 5 anni successivi alla dichiarazione di fine lavori.
Per gli edifici a destinazione non residenziale per l'artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, di superficie fino a 1000 mq, a patto che venga conservata la destinazione d'uso per almeno 10 anni e gli interventi siano subordinati all'attuazione di politiche di sostenibilità ambientale, sono consentiti ampliamenti fino al 10% della superficie.
Gli ampliamenti sono consentiti, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente, solo in adiacenza, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione del caso di interventi eseguiti nell'ambito di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 13/2009 (sempre operando al massimo un aumento di volume del 20% del sottotetto esistente), ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%, utilizzando il sottotetto.
I bonus per gli edifici residenziali e non residenziali sono aumentati rispettivamente al 35% (350 mc, 110 mq) e al 20% per interventi svolti in zona sismica 1 o sottozona 2a.
Gli interventi devono rispettare la normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, e sono consentiti nelle zone a rischio sismico 1 e 2 solo su edifici dotati della certificazione antisismica.

Demolizione e ricostruzione
Sono consentiti ampliamenti fino al 35% del volume o superficie utile degli edifici a destinazione residenziale per almeno il 75%, ad esclusione di quelli ricadenti nelle zone C di cui al D.M. 2.4.1968.
L'altezza massima non può superare quella degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze.
La ricostruzione deve avvenire nel rispetto della normativa antisismica e in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, in modo da conseguire un fabbisogno di energia inferiore almeno del 10% rispetto ai limiti fissati dal D. Leg.vo 192/2005 o dagli eventuali più restrittivi limiti regionali.

Titolo abilitativo
Per tutti gli interventi previsti è richiesta la DIA, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 3000 metri, per i quali è richiesta l'acquisizione del permesso di costruire. Detti documenti devono essere presentati entro 24 mesi a partire dalla scadenza di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. In ogni caso, tutti gli interventi sono subordinati all'esistenza, o all'adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è richiesto inoltre di destinare a verde almeno il 25% della superficie di pertinenza.

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