Destinatari di tale provvedimento sono gli edifici per i quali sia già stata presentata al Comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ovvero che risultino comunque ultimati, compresi quelli per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria entro 90 giorni dall'entrata in vigore. I casi di esclusione sono indicati all'art. 2 della legge. Detto termine di 90 giorni è l'arco temporale entro il quale i comuni possono individuare le porzioni di territorio nelle quali limitare o escludere gli interventi previsti.
Ampliamenti
Per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, di volumetria fino a 1000 mc, sono consentiti ampliamenti fino al 20%, comportanti un incremento per l'intero edificio al massimo di 200 mc, ovvero di 62,5 mq, a patto che la destinazione d'uso sia mantenuta per i 5 anni successivi alla dichiarazione di fine lavori.
Per gli edifici a destinazione non residenziale per l'artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, di superficie fino a 1000 mq, a patto che venga conservata la destinazione d'uso per almeno 10 anni e gli interventi siano subordinati all'attuazione di politiche di sostenibilità ambientale, sono consentiti ampliamenti fino al 10% della superficie.
Gli ampliamenti sono consentiti, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente, solo in adiacenza, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione del caso di interventi eseguiti nell'ambito di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 13/2009 (sempre operando al massimo un aumento di volume del 20% del sottotetto esistente), ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%, utilizzando il sottotetto.
I bonus per gli edifici residenziali e non residenziali sono aumentati rispettivamente al 35% (350 mc, 110 mq) e al 20% per interventi svolti in zona sismica 1 o sottozona 2a.
Gli interventi devono rispettare la normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, e sono consentiti nelle zone a rischio sismico 1 e 2 solo su edifici dotati della certificazione antisismica.
Demolizione e ricostruzione
Sono consentiti ampliamenti fino al 35% del volume o superficie utile degli edifici a destinazione residenziale per almeno il 75%, ad esclusione di quelli ricadenti nelle zone C di cui al D.M. 2.4.1968.
L'altezza massima non può superare quella degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze.
La ricostruzione deve avvenire nel rispetto della normativa antisismica e in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, in modo da conseguire un fabbisogno di energia inferiore almeno del 10% rispetto ai limiti fissati dal D. Leg.vo 192/2005 o dagli eventuali più restrittivi limiti regionali.
Titolo abilitativo
Per tutti gli interventi previsti è richiesta la DIA, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 3000 metri, per i quali è richiesta l'acquisizione del permesso di costruire. Detti documenti devono essere presentati entro 24 mesi a partire dalla scadenza di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. In ogni caso, tutti gli interventi sono subordinati all'esistenza, o all'adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è richiesto inoltre di destinare a verde almeno il 25% della superficie di pertinenza.
Per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, di volumetria fino a 1000 mc, sono consentiti ampliamenti fino al 20%, comportanti un incremento per l'intero edificio al massimo di 200 mc, ovvero di 62,5 mq, a patto che la destinazione d'uso sia mantenuta per i 5 anni successivi alla dichiarazione di fine lavori.
Per gli edifici a destinazione non residenziale per l'artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, di superficie fino a 1000 mq, a patto che venga conservata la destinazione d'uso per almeno 10 anni e gli interventi siano subordinati all'attuazione di politiche di sostenibilità ambientale, sono consentiti ampliamenti fino al 10% della superficie.
Gli ampliamenti sono consentiti, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente, solo in adiacenza, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione del caso di interventi eseguiti nell'ambito di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 13/2009 (sempre operando al massimo un aumento di volume del 20% del sottotetto esistente), ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%, utilizzando il sottotetto.
I bonus per gli edifici residenziali e non residenziali sono aumentati rispettivamente al 35% (350 mc, 110 mq) e al 20% per interventi svolti in zona sismica 1 o sottozona 2a.
Gli interventi devono rispettare la normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, e sono consentiti nelle zone a rischio sismico 1 e 2 solo su edifici dotati della certificazione antisismica.
Demolizione e ricostruzione
Sono consentiti ampliamenti fino al 35% del volume o superficie utile degli edifici a destinazione residenziale per almeno il 75%, ad esclusione di quelli ricadenti nelle zone C di cui al D.M. 2.4.1968.
L'altezza massima non può superare quella degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze.
La ricostruzione deve avvenire nel rispetto della normativa antisismica e in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, in modo da conseguire un fabbisogno di energia inferiore almeno del 10% rispetto ai limiti fissati dal D. Leg.vo 192/2005 o dagli eventuali più restrittivi limiti regionali.
Titolo abilitativo
Per tutti gli interventi previsti è richiesta la DIA, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 3000 metri, per i quali è richiesta l'acquisizione del permesso di costruire. Detti documenti devono essere presentati entro 24 mesi a partire dalla scadenza di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. In ogni caso, tutti gli interventi sono subordinati all'esistenza, o all'adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è richiesto inoltre di destinare a verde almeno il 25% della superficie di pertinenza.
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