19 febbraio 2008

Prezzi a base d’asta inferiori ai prezzari: annullata la gara

Con sentenza 3468/2007, il Tar di Lecce ha annullato un bando di gara i cui prezzi posti a base d’asta non erano aggiornati ai vigenti prezzari regionali, accogliendo il ricorso presentato da una impresa edile contro la Provincia di Taranto contro una gara d’appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione.
I ricorrenti contestavano la congruità dei prezzi posti a base della gara, perché ricavati da prezzari non aggiornati.
Dalla sentenza: Il Comune di Taranto ha tentato “di accreditare la tesi per cui l’onere per le amministrazioni aggiudicatrici di aggiornamento periodico dei c.d. prezziari dei LL.PP. ha natura meramente sollecitatoria, il che, a livello regionale, sarebbe sancito dall’art. 13 della Lr 13/2001, per come interpretato dalla Regione Puglia”. L’onere di aggiornamento è attualmente imposto, a livello nazionale, dall’art. 133, comma 8, del DLgs 163/2006.
In pratica, l’aggiornamento annuale dell’elenco prezzi dei LL.PP. a livello regionale è obbligatorio; allo stesso modo le stazioni appaltanti sono obbligate a prendere come base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati annualmente dalla Giunta Regionale. Inoltre – concludono i giudici – la stazione appaltante deve motivare fissazione di prezzi diversi da quelli vigenti, sia nel caso in cui siano superiori a quelli del prezziario in vigore per evitare danni erariali, sia nel caso in cui vengano fissati prezzi inferiori al fine di tutelare le imprese e la libera concorrenza tra le stesse.

Norme Tecniche per le Costruzioni

Il decreto con le Norme Tecniche per le Costruzioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008 ( DM 14 gennaio 2008, pubbl. S.O. n.° 30 alla G.U. n.° 29 del 4 febbraio 2008) e introduce la nuova zonazione sismica su reticolo di riferimento.
Non risultano pubblicati ad oggi gli annessi nazionali per l'uso degli Eurocodici. Nei prossimi giorni sarà disponibile per il download da questo sito.
La comunità degli ingegneri auspica una stabilizzazione normativa dopo la pubblicazione del Decreto, dato che, negli ultimi anni, il balletto normativo ha determinato incertezza ed incrementi esponenziali dei costi di progettazione dovuti, tra l'altro, all'incremento esponenziale dei prezzi dei software strutturali, peraltro giustificato, visto lo sviluppo continuo necessario per seguire norme instabili che hanno introdotto inutili complicazioni di calcolo.

08 dicembre 2007

Affidamenti di incarico: la Circolare del Ministero

Il Ministero delle Infrastrutture, con la Circolare n. 2473 del 16 novembre 2007, pubblicata sulla G.U. n. 271 del 21/11/2007, fornisce alle stazioni appaltanti importanti chiarimenti sulle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguardo a:
  • affidamento degli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro;
  • la determinazione dell'importo posto a base di gara;
  • i criteri di aggiudicazione.
Importanti le precisazioni sull'affidamento degli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, infatti, l'affidamento di tali servizi è disciplinato dall'art. 91, comma 2 del Codice dei Contratti, che:
  • stabilisce l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
  • prevede il ricorso alla "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" definita dal comma 6 dell'art. 57 del Codice con l'invito di almeno cinque soggetti.
Il Ministero chiarisce che la scelta dei candidati da invitare deve avvenire sulla base di elenchi o attraverso indagini di mercato, effettuate attraverso la pubblicazione di avvisi relativi al singolo affidamento. In ogni caso deve essere rispettato il principio della rotazione degli incarichi. Gli elenchi possono essere istituiti da ciascuna singola stazione appaltante e suddivisi per specializzazioni e fasce di importo e la scelta dei candidati da invitare dall'elenco può essere effettuata anche mediante sorteggio.
Importante il divieto per le Stazioni Appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.
Per quanto riguarda le modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari operato dalla Legge Bersani, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe definite dal DM 4 aprile 2001, tuttavia la riduzione del 20% degli onorari a favore degli enti pubblici, non deve essere preventivamente utilizzata per il calcolo dell'importo a base di gara.

22 novembre 2007

Protezione passiva dall'incendio

Nell'ambito della progettazione spesso è necessario tenere conto della protezione dal fuoco e dagli incendi, che sono regolati da normative molto articolate e sotto il controllo dei Vigili del Fuoco.
La protezione passiva dall'incendio è parte di questo gioco e consente di innalzare in maniera intrinseca il livello di sicurezza. La protezione passiva passa per la scelta di soluzioni tecniche tanto semplici quanto raffinate, che possono essere realizzate grazie all'impiego di materiali idonei.
La Promat è una ditta che è specializzata in questo settore e che è tra i maggiori produttori di materiali e sistemi per la protezione passiva dall'incendio.
La Promat mette a disposizione sul suo sito una serie di ausili per il progettista, in particolare, le schede tecniche dei materiali che produce, ma soprattutto, un manuale, disponibile sia in html, quindi consultabile online, che scaricabile in formato pdf. Il manuale è composto da 11 sezioni che analizzano i diversi aspetti, dalle costruzioni in legno a quelle in acciaio o in precompresso, illustrando le problematiche, le soluzioni ed i materiali.

21 ottobre 2007

Parcelle per i lavori pubblici

Con la Determinazione n. 4/2007, l'Autorità dei LL.PP. si è espressa fornendo indicazioni circa le modalità di determinazione delle parcelle professionali dopo il Decreto Bersani, convertito nella L.248/2006.
In sintesi l'Autorità sostiene, con un parere non vincolante, che la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara sia da determinarsi con le modalità previste dal D.Lgs. 4.4.2001, ma che non vada applicata in tale sede, la riduzione del 20% prevista per le Opere Pubbliche.